sabato 1 gennaio 2005

STATUTO DELLA SEZIONE PODISMO “OLL SCARS”

Art. 1Denominazione
È costituita all’interno della Polisportiva Fossaltina la sezione podismo denominata “Oll Scars”.

Art. 2Sede e colori Sociali
La Sezione Podismo ha sede presso la sede della Polisportiva Fossaltina in Fossalta di Piave, in piazza IV Novembre n° 5.
I colori sociali sono arancio e nero.

Art. 3Scopo
La sezione podismo si pone come finalità sia lo sviluppo e la diffusione dell’attività sportiva, in particolare della corsa, sia come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei propri soci persone fisiche, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Essa è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche di sezione e dalle prestazioni fornite dagli associati. La sezione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. 
La sezione podismo, in quanto facente parte della Polisportiva Fossaltina accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. 
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto, oltre che le norme dello statuto della Polisportiva Fossaltina, le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Art. 4Struttura organizzativa della sezione
La sezione podismo è retta da Comitato di Coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo della Polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi della sezione stessa.
Il Comitato di Coordinamento è formato da un Coordinatore, un segretario-amministratore e da un numero di consiglieri determinato dall’Assemblea di sezione ai sensi del successivo art. 11.

Art. 5Domanda di ammissione
Possono far parte della Sezione Podismo della Polisportiva Fossaltina, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Polisportiva, degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.
Tutti coloro i quali intendono far parte della Polisportiva – Sezione podismo dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Comitato di Coordinamento della sezione il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello al Consiglio Direttivo della Polisportiva.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 6Diritti dei soci
1) Fermi restando i diritti dei soci sanciti dallo statuto della Polisportiva, tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee di sezione, nonché dell’elettorato attivo e passivo del Comitato di Coordinamento. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne dopo il raggiungimento della maggiore età.
2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della sezione.

Art. 7Decadenza soci 
I soci cessano di appartenere alla Polisportiva – sezione Podismo nei seguenti casi:
a) Dimissione volontaria;
b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento della Polisportiva ai sensi dell’art. 27 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8Anno sociale
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9Assemblea di sezione 
L’Assemblea generale di sezione dei soci è il massimo organo deliberativo del Comitato di Coordinamento ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Comitato di Coordinamento da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Comitato di Coordinamento. La convocazione dell’Assemblea straordinaria di sezione potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Comitato di Coordinamento.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal Coordinatore e, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato di Coordinamento a garantirne la medesima diffusione nonché fornita al Presidente della Polisportiva.

Art. 10Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Sezione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 11Compiti dell’Assemblea dei soci 
La convocazione dell’Assemblea ordinaria della sezione avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
Sono compiti dell’Assemblea:
– programmare l’attività della sezione;
– deliberare il numero dei componenti il Comitato di Coordinamento ed eleggerne i membri;
– reintegrare, in caso di necessità, nel corso del biennio il numero dei consiglieri;
– deliberare le modalità di utilizzo delle eventuali sponsorizzazioni.

Art. 12Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o sms. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Comitato di Coordinamento  e convocata dal Coordinatore almeno una volta all’anno, possibilmente entro la chiusura dell’esercizio sociale della Polisportiva.

Art. 13Validità Assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Comitato di Coordinamento almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della Polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o sms. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. 
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: 
- approvazione e modificazione dello statuto della sezione; 
- designazione e sostituzione degli organi sezionali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della sezione; 
- scioglimento della sezione.

Art. 15Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento è composto da un numero stabilito dall’Assemblea di membri eletti, in ogni caso in numero dispari, pari o superiore a 5. 
Il Comitato di Coordinamento nel proprio ambito nomina il Coordinatore e il segretario- amministratore con funzioni di tesoriere.
Il Comitato di Coordinamento rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle stesse federazioni sportive o discipline associate se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito delle medesime discipline sportive dilettantistiche facenti capo ad un Ente di promozione sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il Comitato di Coordinamento è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del comitato, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Comitato di Coordinamento a garantirne la medesima diffusione nonché fornita al Presidente della Polisportiva.

Art. 16Dimissioni 
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del comitato con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto.
Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il comitato proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del Coordinatore a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal segretario-amministratore fino alla nomina del nuovo Coordinatore che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Il Comitato di Coordinamento dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Coordinatore. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Comitato di Coordinamento. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della sezione, le funzioni saranno svolte dal Comitato decaduto.

Art. 17Convocazione Comitato di Coordinamento
Il Comitato di Coordinamento si riunisce ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Art. 18Compiti del Comitato di Coordinamento
Sono compiti del Comitato di Coordinamento:
a) deliberare sulle domande d’ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal
presente Statuto;
c) redigere la bozza di programma dell’attività della sezione da sottoporre all’Assemblea e curare gli affari d’ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all’Assemblea dei soci;
d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
e) redigere e/o variare le tabelle dei punteggi delle gare;
f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
g) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
h) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 19Il Coordinatore
Il Coordinatore, per delega del Comitato di Coordinamento, dirige la sezione e la rappresenta nei confronti della Polisportiva.

Art. 20Il segretario amministratore
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Comitato di Coordinamento, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione della sezione e si incarica della gestione dei punteggi dei soci sulla base delle tabelle di cui all’allegato Regolamento, della tenuta della contabilità della sezione in merito alle eventuali sponsorizzazioni disponendo sui rimborsi delle spese sostenute dai soci per attrezzature e/o per la partecipazione a gare o eventi particolari.

Art. 21Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Polisportiva Fossaltina e degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del Codice civile.

Art. 22Norma transitoria
La sezione Podismo della Polisportiva Fossaltina, ufficialmente costituitasi in data 02/05/2011, provvederà alla nomina dei componenti il Comitato di Coordinamento entro il 31 dicembre del 1° anno successivo alla sua costituzione. Fino a tale data il Comitato è retto dai componenti firmatari dell’atto costitutivo.

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